lunedì 9 febbraio 2009

lunedì 3 novembre 2008

Statuto

Art. 1 DENOMINAZIONE
E' costituita nel rispetto del codice civile e regolata a norma del Titolo I Cap. III, art. 36 e segg. del codice civile, nonché del presente Statuto e della L 383/2000 l'associazione di promozione sociale ERRA STRANA.
Art. 2 SEDE
L'associazione ha sede legale a San Martino del Carso(Sagrado GO), Via Vicenza 9, non ha scopo di lucro, la sua durata è illimitata. Gli eventuali utili non possono essere ripartiti anche indirettamente.
Il trasferimento della sede sociale non comporta modifica statutaria.
Art. 3 SCOPI DELL'ASSOCIAZIONE
L'Associazione ha scopo di promozione utilità e solidarietà sociale e valorizzazione del territorio dal punto di vista di ambiente cultura e tradizione.
In particolare persegue gli scopi:
-tutela e difesa dell'ambiente
-promozione della partecipazione di tutti i cittadini alla difesa dell'area del comune di San Martino e di tutte le aree limitrofe
-protezione della flora e della fauna del territorio
-recupero, restauro e divulgazione dei reperti storici e culturali del territorio.
L'Associazione potrà inoltre svolgere qualsiasi attività di carattere divulgativo culturale/formativo o ricreativo e potrà svolgere qualsiasi operazione economica o finanziaria “marginale”, immobiliare o mobiliare, per il raggiungimento dei propri fini in conformità alle leggi vigenti.
In particolare:
-richiedere a enti e istituzioni pubbliche tutte le necessarie autorizzazioni/patrocini al fine del perseguimento dello scopo sociale
-stipulare convenzioni con enti pubblici o privati aventi finalità analoghe nell'interesse dello svolgimento dello scopo sociale, richiedere finanziamenti e contributi agli enti interessati allo sviluppo della cooperazione
-svolgere attività di raccolta fondi, costituire fondi per lo sviluppo delle attività sociali o di progetti o di programmi aventi finalità sociali, nonchè promuovere programmi pluriennali finalizzati allo sviluppo e all'ammodernamento associativo
-organizzare convegni manifestazioni mostre o rassegne, corsi o seminari o semplici attività si svago,per favorire l'aggregazione e la vita associativa e l'informazione ai cittadini e ai soci
-collaborare con enti locali (ristoranti alberghi e gruppi associativi diversi) per promuovere l'attività turistica e per organizzare escursioni e visite per incrementare la conoscenza del territorio.
Tutte le attività non conformi agli scopi sociali sono espressamente vietate.
Le attività dell'associazione e le sue finalità sono ispirate a principi di pari opportunità tra uomini e donne e rispettose dei diritti inviolabili della persona.
Art. 4 I SOCI
Sono ammessi a far parte dell'Associazione tutti gli uomini e le donne che accettano gli articoli dello Statuto e del regolamento interno, che condividano gli scopi dell'associazione e si impegnino a dedicare una parte del loro tempo per il loro raggiungimento.
L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione degli aspiranti soci è il Consiglio Direttivo.
L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda scritta del richiedente nella quale dovrà specificare le proprie complete generalità. In base alle disposizioni di legge D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 tutti i dati personali raccolti saranno soggetti alla riservatezza ed impiegati per le sole finalità dell'Associazione previo assenso scritto del socio. Il diniego va motivato.
All'atto dell'ammissione il socio si impegna al versamento della quota associativa/autofinanziamento annuale nella misura fissata dal Consiglio Direttivo ed approvata in sede di bilancio dall'Assemblea ordinaria, al rispetto dello Statuto e dei regolamenti emanati.
Non è ammessa la figura del socio temporaneo. La quota associativa annuale è intrasmissibile.
Ci sono due categorie di soci:
- Soci fondatori: coloro che sono intervenuti alla costituzione dell'associazione, hanno diritto di voto, sono eleggibili alle cariche sociali, la loro qualità di soci ha carattere di perpetuità, non è soggetta ad iscrizione annuale, ma solo al pagamento della quota sociale(carica a titolo gratuito).
- Soci effettivi: coloro che hanno chiesto e ottenuto la qualifica di socio al Consiglio direttivo. Hanno diritto di voto e sono eleggibili alle cariche sociali. La loro qualità di soci effettivi è subordinata all'iscrizione e al pagamento della quota sociale(carica a titolo gratuito).
Il numero dei soci effettivi è illimitato.
I soci sono tenuti al pagamento della quota sociale entro 10 giorni dall'iscrizione nel libro soci.
L'ammontare della quota annuale è stabilito dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio.
Le attività svolte dai soci a favore dell'associazione e per il raggiungimento dei fini sociali sono svolte prevalentemente a titolo di volontariato e totalmente gratuite. L'associazione può in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati.
Art. 5 DIRITTI DEI SOCI
I soci aderenti all'associazione hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi. Tutti i soci hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dal presente Statuto: il socio volontario non potrà in alcun modo essere retribuito, ma avrà diritto al solo rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata. L'associazione si avvale in modo prevalente di attività prestata in forma volontaria e gratuita dei propri associati. Tutti i soci hanno diritto di accesso ai documenti, delibere, bilanci, rendiconti e registri dell'associazione. Tutti i soci maggiorenni hanno diritto di voto.
Art. 6 DOVERI DEI SOCI
Gli aderenti svolgeranno la propria attività nell'associazione in modo personale, volontario e gratuito senza fini di lucro, in ragione delle esigenze e disponibilità personali dichiarate.
Il comportamento del socio verso gli altri aderenti ed all'esterno dell'associazione deve essere animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale, nel rispetto del presente Statuto.
Art. 7 RECESSO/ESCLUSIONE DEL SOCIO
Il socio può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta da inviare al coordinatore del Consiglio direttivo di sezione. Il recesso ha effetto dalla data di chiusura dell'esercizio sociale nel corso del quale è stato esercitato o dal mancato pagamento della quota annuale.
Il socio può essere escluso dall'associazione in caso di inadempienza dei doveri previsti dall'art. 6 o per altri gravi motivi che abbiano arrecato danno morale e/o materiale all'associazione stessa.
L'esclusione del socio è deliberata dal Consiglio direttivo di sezione. Deve essere comunicata a mezzo lettera al medesimo, assieme alle motivazioni che hanno dato luogo all'esclusione e ratificata dall'assemblea soci nella prima riunione utile.
Soci receduti e/o esclusi che abbiano cessato di appartenere all'associazione, non possono richiedere la restituzione dei contributi versati(quote sociali), né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell'associazione.
Art. 8 GLI ORGANI SOCIALI
Gli organi dell'associazione sono:
- L'assemblea dei soci;
- Il consiglio direttivo;
- Il presidente
Tutte le cariche sociali sono assunte e assolte a totale titolo gratuito.